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Congelata parte del PUG di Bologna

Ufficio di Piano Ambiente e Verde Proposta N.: DC/PRO/2021/13 OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELL’ART.28 P3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO RELATIVAMENTE AI LIVELLI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA. La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione: Il Consiglio Premesso che il decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazione con L. 17 luglio 2020, n. 77 , nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonche delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus); le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all’art. 116 del Tuir, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) attualmente disciplinato dall’art. 16 del D.L. 63/2013, nonchè per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) in base all’art. 14 del D.L. 63/2013; premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale P.G.n. 519336/2020 esecutiva dal 9 dicembre 2020, è stato adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG) e contestualmente approvato il Regolamento Edilizio e relativi allegati; il Regolamento Edilizio è stato redatto sul Regolamento edilizio -tipo (RET) approvato con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 922 del 28 giugno 2017 che ha recepito e attuato l’Intesa 20 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'obiettivo del Regolamento Edilizio tipo è quello di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto applicative che incidono sull'attivita' edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale; Dato atto che: le norme regolamentari di competenza comunale riguardano: - l’organizzazione e le procedure interne dell’ente; - la qualita, la sicurezza, la sostenibilita delle opere edilizie realizzate, dei cantieri, dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione dei requisiti tecnici integrativi o complementari rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella prima parte; i Comuni hanno la possibilita di individuare i requisiti tecnici integrativi e complementari non disciplinati dalla normativa sovraordinata; i requisiti tecnici integrativi vengono espressi attraverso norme prestazionali che fissino i risultati da perseguire nelle trasformazioni edilizie (in forma quantitativa attraverso l’indicazione numerica, oppure enunciazioni di azioni e comportamenti progettuali); Atteso che tra i principi generali che debbono guidare i Comuni nell’esercizio della potestà regolamentare in materia edilizia vi è anche l’incremento della sostenibilità ambientale e energetica, il Regolamento Edilizio del Comune di Bologna ha indicato i requisiti prestazionali degli edifici, anche per quanto riguarda il risparmio energetico e il contenimento delle emissioni; Dato atto che il Comune di Bologna ha aderito al nuovo "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" che impegna le città firmatarie a sostenere attivamente l'attuazione dell'obiettivo comunitario di riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e ad adottare un approccio integrato per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e per garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed accessibile a tutti; il monitoraggio del PAES, il Piano comunale di azione per l’Energia Sostenibile, evidenzia che oltre il 70% delle emissioni di CO2 della città è riconducibile al settore civile ovvero degli edifici del residenziale e del terziario; pertanto questo settore è indicato dal piano come il principale oggetto delle azioni di riduzione delle emissioni; l’attenzione alla prestazione energetica degli edifici è motivata dal fatto che, secondo i dati della Commissione europea, al parco immobiliare è riconducibile circa il 36% delle emissioni di CO2 nell’Unione, e quasi il 50% del consumo dell’energia finale, a livello europeo, è usato per il riscaldamento e raffrescamento; il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici europei è fortemente legato al rinnovamento e all’adeguamento del parco immobiliare; il Consiglio Comunale ha inoltre sottoscritto la Dichiarazione di Emergenza Climatica a settembre 2019 e ha indicato l’urgenza di ridurre i consumi di energia e dell’effettiva transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili; Atteso che l’Azione 1.4a della Disciplina del PUG è funzionale a raggiungere questo obiettivo e intende promuovere e incentivare diverse forme di efficientamento energetico e l’equa accessibilità a servizi energetici a basso impatto ambientale e prescrive il raggiungimento del livello migliorativo (nel caso di interventi di Qualificazione Edilizia Trasformativa) e del livello prestazionale base (nel caso di interventi di interventi di qualificazione edilizia conservativa che si configurino di ristrutturazione importante ai fini energetici) di cui al Regolamento Edilizio art. 28 P3 sostenibilità energetica e emissiva; l’art. 28 P3 del RE definisce pertanto tali livelli di prestazione energetica e i livelli emissivi degli edifici; Preso atto che gli interventi trainanti che consentono di accedere al c.d. superbonus attengono, anche non cumulativamente, agli interventi di isolamento termico sugli involucri, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni nonché negli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, nonché per gli interventi antisismici; ulteriori interventi possono fruire della aliquota al 110% se effettuati congiuntamente a uno o più degli interventi trainanti; Rilevato che l’accesso agli incentivi fiscali del superbonus è regolato dal Decreto Requisiti e dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020, pubblicati in GU n. 246 del 5 ottobre 2020; Preso atto che l’accesso al superbonus, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, richiede il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sopra richiamato e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio; i più elevati livelli prestazionali previsti dalla regolamentazione comunale potrebbero disincentivare l’accesso alla detrazione laddove si intenda effettuare un solo intervento trainante e non si intervenga in modo integrato sul sistema edificio-impianto; Ritenuto necessario creare le condizioni per favorire il più ampio accesso alla agevolazione fiscale statale, poiché il Decreto Rilancio persegue obiettivi di sostegno a famiglie e imprese per la ripresa della crescita e dell’economia, e innalzando l’aliquota delle detrazioni ha inteso creare una forte leva agli investimenti per la ripresa di un settore strategico per l’economia italiana quale quello edilizio; Ritenuto opportuno disporre la sospensione dell'applicazione dell’art. 28 P3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale a far data dalla sua approvazione, per gli interventi di Qualificazione Edilizia Conservativa che costituiscono ristrutturazione importante ai fini energetici i cui titoli vengano presentati entro il 30.06.2022 (entro il 31.12.2022 per le attestazioni di conformità degli interventi realizzati da ACER su immobili ERP); Dato atto che: ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio; Dato atto, inoltre, che: il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ufficio di Piano, Arch. Francesco Evangelisti; Dato atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dai Responsabili dell’Ufficio di Piano e del Settore Ambiente e Verde; Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile; Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Sentito il Settore Servizi per l’Edilizia; Su proposta dell’Ufficio di Piano e del Settore Ambiente e Verde congiuntamente al Dipartimento Urbanistica Casa Ambiente; Sentire le Commissioni consiliari competenti; DELIBERA 1. DI DISPORRE la sospensione dell'applicazione dell’art. 28 P3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, a far data dalla sua approvazione, relativamente ai livelli di prestazione energetica e livelli emissivi degli edifici per gli interventi di Qualificazione Edilizia conservativa che costituiscono ristrutturazione importante ai fini energetici e i cui titoli vengano presentati entro il 30.06.2022 (entro il 31.12.2022 per le attestazioni di conformità degli interventi realizzati da ACER su immobili ERP), salvo proroghe approvate dall'Amministrazione Comunale; 2. DI DARE ATTO che la compiuta applicazione dell’articolo relativo ai livelli di prestazione energetica sara’ preceduta da uno specifico approfondimento tecnico svolto nell’ambito del Tavolo di monitoraggio del RE; 3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio; Infine, con votazione separata, DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. La Presidente del Consiglio Luisa Guidone Il Segretario Generale Roberto Finardi - Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -

19/02/2021

Superbonus 110%

decreto rilancio 34/20 articoli 119-120-121

 

11/08/2021

PROROGA Contabilizzazione Legge 102/14 norma UNI 10200

Installazione di contabilizzatori di calore e termovalvole: Proroga al 30 giugno 2017
Gent.mi Soci,
Vi informiamo che il 30 dicembre scorso è stato pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016 il c .d. decreto “Milleproroghe”, contenente la proroga dei termini per l’adeguamento degli impianti di riscaldamento alla contabilizzazione individuale del calore (art. 6, comma 10). Il termine per l’installazione di contabilizzatori e termovalvole nei condomìni con riscaldamento centralizzato, scaduto il 31 dicembre scorso,  è stato quindi rinviato al  30 giugno 2017. Tale proroga si era resa necessaria  dal momento che una parte significativa di condomìni non si era adeguata per tempo ai termini fissati dal Decreto Legislativo 141/2016 (causato principalmente da gravi ritardi normativi), rischiando quindi sanzioni da 500 a 2.500 euro sia per il condominio che per il singolo proprietario dell’unità immobiliare. La proroga di 6 mesi, che riguarda le lettere a) e b) del comma 5, dell’art. 9 del Dlgs 104/2014, comprende sia l’obbligo di installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio, sia l’installazione di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
Ricordiamo però che lo slittamento dei termini è subordinato all’approvazione da parte dell’Unione Europea e solo in questo modo si potrà evitare la procedura d’infrazione per il mancato rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla Direttiva 2012/27/UE.
In attesa di potervi fornire ulteriori aggiornamenti, inviamo i nostri più cordiali saluti.

13/01/2017

Impianti meccanici

Lagislazione vigente

22/11/2013

Impianti elettrici

Legislazione Vigente

22/11/2013

Acustica

Legislazione vigente

22/11/2013